
La L. 68/1999 tutela e garantisce l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili attraverso il collocamento mirato
Nel nostro paese il lavoro rappresenta uno degli aspetti fondamentali per la realizzazione dell’individuo e il progresso della società. Per tale ragione, la legge espressamente garantisce l’inserimento al lavoro delle persone disabili, di modo che anche costoro possono avere accesso ad attività lavorative e gli siano garantire modalità di lavoro adatte alle rispettive capacità e condizioni di salute. Ma qual è la legge che regola il diritto al lavoro dei disabili? In particolare, sul punto merita attenzione la L. 68/1999, che regola il lavoro dei disabili in maniera differente rispetto al lavoro tradizionale, al fine di garantire anche a tali soggetti svantaggiati un’adeguata presenza nel mondo del lavoro. Vediamo allora nel dettaglio di cosa si tratta.
Le categorie protette
Le categorie protette sono quelle categorie di lavoratori che, in ragione di una disabilità, godono di particolari tutele volte a facilitarne l’accesso nel mondo del lavoro. Diversamente, tali categorie di soggetti sarebbero escluse dalla possibilità di svolgere attività lavorativa, o comunque le loro possibilità di impiego rischierebbero di essere gravemente compromesse in ragione delle loro condizioni di salute.
Rientrano nelle categorie protette innanzitutto i disabili e cioè gli invalidi civili con un’invalidità pari o superiore e 46% e gli invalidi del lavoro con un’invalidità pari o superiore al 34%.
Oltre agli invalidi, vengono considerati dalla legge 68/1999 come appartenenti alle categorie protette anche i non vedenti e non udenti, gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra e gli invalidi di servizio.
Oltre alle persone affette da disabilità nei termini sopra individuati, la legge 68/1999 tutela come categorie protette anche gli orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di guerra, lavoro e servizio svolto nelle pubbliche amministrazioni, nonché delle vittime di terrorismo e criminalità organizzata.
Altresì rientrano nelle categorie protette i figli e i coniugi di grandi invalidi per causa di guerra, lavoro e servizio, nonché i profughi italiani rimpatriati.
Come iscriversi nelle categorie protette
Per poter accedere al sistema di collocamento obbligatorio e dunque essere riconosciuti come appartenenti alle categorie protette è necessario innanzitutto che il proprio medico curante attesti la riscontrata infermità e la certifichi in apposito documento, da inviarsi telematicamente all’Inps. L’Istituto previdenziale, entro 30 giorni dalla ricezione del certificato, deve convocare il richiedente a visita, mediante l’invio di una raccomandata a.r. o email.
Il richiedente verrà pertanto sottoposto a visita da parte di un’apposita commissione sanitaria Asl competente per territorio, la quale al termine delle indagini mediche redigerà apposito verbale in duplice copia: una integrale e l’altra contenete il solo giudizio finale, da utilizzarsi per le procedure amministrative.
Il collocamento mirato e la quota di riserva
Una volta che sia stata riconosciuta e certificata la disabilità, ci si potrà recare presso il centro per l’impiego della provincia di residenza e fare espressa richiesta di iscrizione nell’elenco delle categorie protette.
Per ottenere l’iscrizione sono necessari i seguenti requisiti:
- essere nelle condizioni di disabilità invalidità richieste dalla legge
- trovarsi in stato di disoccupazione
- avere più di 15 anni di età
- non essere in età pensionabile
A coloro che sono iscritti nelle categorie protette sono dunque riservati un ben preciso numero di posti di lavoro nelle aziende. Il numero di posti in azienda riservato a coloro che appartengono alle categorie protette è detto “quota di riserva” e varia in base alle dimensioni aziendali. In particolare:
- i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti devono assumere almeno un lavoratore appartenente alle categorie protette
- coloro che occupano da 36 a 50 dipendenti devono assumere almeno due lavoratori appartenenti alle categorie protette
- i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti devono riservare le categorie protette almeno il 7% di loro posti di lavoro
Vanno ricompresi nel numero dei dipendenti di un’azienda, valido ai fini del calcolo della quota di riserva:
- i lavoratori subordinati
- i lavoratori somministrati
- gli apprendisti
- i lavoratori assunti con contratto di inserimento
- i dirigenti
- i lavoratori assunti per attività all’estero
- i soci di cooperative di produzione e lavoro
- i lavoratori a domicilio
- i lavoratori socialmente utili
Non debbono invece essere ricompresi ai fini della copertura della quota di riserva i lavoratori con disabilità già occupati, i lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni per malattia o infortunio, o già tali prima dell’assunzione, le vedove, gli orfani, i profughi già in servizio presso il datore di lavoro.
Ai lavoratori appartenenti alle categorie protette dovranno inoltre essere garantite le medesime condizioni di lavoro e retributive previste per la generalità dei dipendenti.
Quanto alle mansioni da assegnarsi, al disabile dovrà essere garantito lo svolgimento di attività compatibili con le sue minorazioni e, in ogni caso, di mansioni che non comportino rischi di aggravamento delle sue condizioni di salute.
In caso di aggravamento delle condizioni di salute nel corso del rapporto di lavoro, il disabile potrà chiedere che venga accertata da commissione medica competente la sua compatibilità o meno con le mansioni assegnateli e, in caso di accertata impossibilità sopravvenuta allo svolgimento delle proprie mansioni, il disabile avrà diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro, oppure allo spostamento ad altre mansioni, compatibili con il proprio livello di inquadramento o anche inferiori, purché vi sia il suo consenso e a parità di retribuzione.