
Non vi sono limitazioni soggettive e, quindi, tutti possono commissionare l’intervento. Lo sconto è diretto a favorire lavori per adeguare gli edifici alle prescrizioni contenute nella legge 13/1989.
Domanda. Mia moglie è invalida e percepisce l’assegno di accompagnamento. Dovendo rifare il bagno e, in particolare, sostituire la vasca con una doccia, posso fruire dell’Iva al 4 per cento?
Risposta. La voce 41-ter, tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972, prevede che siano assoggettate all’aliquota del 4% le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o aventi a oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche. Non vi sono limitazioni soggettive e, quindi, tutti possono commissionare un intervento per eliminare le barriere architettoniche. Al riguardo, si evidenzia che l’agevolazione è diretta a favorire l’esecuzione di opere finalizzate all’adeguamento degli edifici alle prescrizioni contenute nella legge 13/1989, «Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati». Con riferimento alle barriere architettoniche descritte dall’articolo 2 del Dm 236 del 14 giugno1989, sono tali:
– gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
– gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti;
– la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
Pertanto, se l’intervento che si intende porre in essere ha le caratteristiche citate, il lettore può fruire dell’aliquota ridotta del 4 per cento.